La sottrazione internazionale dei minori - www.italianiallestero.net

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SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE MINORI

Con la definizione di sottrazione internazionale di minori, si indica la situazione in cui un minore viene illecitamente trasferito all'estero (definita attiva) o il trattenimento illecito dello stesso all'estero "mancato rientro" (definita passiva).

Nell'ordinamento italiano, la sottrazione di minore costituisce anche reato (art. 574, 574 bis e 605 del codice penale).

Il Ministero degli Affari Esteri, nei soli casi di sottrazione attiva di un minore con cittadinanza italiana, può fornire assistenza consolare all'estero al genitore ed al minore italiano.

Si precisa che se tra lo stato italiano e lo stato ove è stato condotto illecitamente il minore è in vigore la Convenzione dell'Aja del 1980, la competenza primaria è dell'autorità centrale istituita presso il Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia, unica autorità preposta a investire del caso l'omologa autorità centrale straniera.

In tali casi la competenza del Ministero degli Esteri e quindi delle nostre rappresentanze consolari all'estero è di solo sostegno all'azione dell'autorità centrale.

Se invece tra lo stato italiano e lo stato ove è stato condotto illecitamente il minore non è in vigore la Convenzione dell'Aja del 1980, non è possibile attivare l'autorità centrale, e qualora non si raggiunga un accordo, occorre attivare le opportune procedure giudiziarie con l'aiuto di un legale.

In ogni caso, le nostre rappresentanze consolari all'estero non possono: rimpatriare il minore sottratto, eseguire il suo rintraccio, rappresentare il cittadino italiano in giudizio, fornire assistenza legale, agire in violazione delle leggi e norme internazionali e locali.

Il Console esercita all'estero poteri di Giudice tutelare nei confronti del cittadini italiano minorenne, residente nella circoscrizione territorialmente competente.

In casi particolari e in accordo con il genitore (o a mezzo mediazioni con le autorità locali) presso cui il minore si trova di fatto, il Console può effettuare una visita "Consolare" al fine di acquisire informazioni sul contesto sociale, parentale e ambientale in cui vive il minore oltre a verificare le condizioni di salute e di vita dello stesso.
    • Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge n. 848/1955;
    • Convenzione Europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980, ratificata con legge n. 64/1994, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento;
    • Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 ratificata con legge n. 64/1994, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
    • Convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176/1991, sui diritti dell'infanzia;
    • Convenzione Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con legge n. 77/2003, sull'esercizio dei diritti del fanciullo;
    • Regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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