L'equipollenza dei documenti di identità - www.italianiallestero.net

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DOCUMENTI D'IDENTITA' - EQUIPOLLENZA

I documenti equipollenti alla carta d'identità e al passaporto sono considerati: la patente di guida, il porto d'armi, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il libretto della pensione, la patente nautica e ogni altra tessera personale di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni statali purché munite di fotografia o di altra segnatura equivalente (tranne le tessere rilasciate dalle ASL).

In merito alla patente di guida plastificata, il carattere di documento di identificazione personale è tuttora contraddistinto, in quanto contiene i requisiti prescritti dalla legge (art. 292 del RD 6 maggio 1940, n. 635 e DPR n, 445 del 28.12.2000, art. 35).

Il Ministero dell'Interno con circolare n. M/2413/8 del 14.3.2000 si è espresso in senso positivo in ordine alla validità della patente di guida ai fini dell'identificazione dei relativi titolari.

Non si ritengono invece documenti equipollenti alla carta di identità le tessere varie di partiti politici, sindacati, autobus, arci, caccia e pesca, certificati medici e le tessere rilasciate da ordini professionali.

L'atto di notorietà (atto notorio), conosciuto dai vari ordinamenti di "civil-law" in Italia, Spagna, Francia ecc., mentre nei paesi di "common law" una funzione simile viene svolta dallo"affidavit", è l'atto pubblico, con il quale una persona (deponente) rende una dichiarazione in presenza di più testimoni o di altri deponenti, attorno a uno o più fatti giuridici notoriamente conosciuti da tali persone.

In quanto atto pubblico, è prova legale sulla provenienza dai deponenti e su quanto fatto o dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una pubblica funzione (come il notaio) che lo riceve e che non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni, cioè non fa prova legale dell'esistenza di fatti giuridici ma solo della loro notorietà.

Nell'ordinamento italiano l'atto di notorietà normalmente può essere ricevuto dal cancelliere (art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366) o dal notaio (art. 1, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89) in presenza di almeno due testimoni; in alcuni casi, però, può essere ricevuto solo dal Presidente del Tribunale, per delega di questo, dal cancelliere.
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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